Art. 17 LTF dal 2025
Art. 17 Commissione amministrativa
1 La Commissione amministrativa è composta:a. del presidente del Tribunale federale;b. del vicepresidente del Tribunale federale;c. di altri tre giudici al massimo.
2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.
3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.
4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. È competente per:a. assegnare i giudici non di carriera alle diverse corti, su proposta della Conferenza dei presidenti;b. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;c. assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;e. (1) assicurare un’adeguata formazione continua del personale;f. autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività accessorie, sentita la Conferenza dei presidenti;g. esercitare la vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale;h. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 689]; [FF 2013 3085]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.