Art. 17 LL dal 2023

Art. 17 divieto del lavoro notturno (1)
1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.
2 Il lavoro notturno regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici.
3 Il lavoro notturno temporaneo é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno.
4 Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno.
5 La SECO autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l’autorit cantonale, il lavoro notturno temporaneo.
6 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.