Art. 16b LCStr dal 2024
Art. 16b Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione medio grave (1)
1 Commette un’infrazione medio grave chi:a. violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;b. (2) guida un veicolo a motore in stato di ebriet , senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6), e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;bbis. (3) viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis) e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;c. guida un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente;d. ha sottratto un veicolo a motore per farne uso.
2 Dopo un’infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:a. almeno un mese;b. almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o medio grave;c. almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;d. almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi;e. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;f. (4) definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o l’articolo 16c capoverso 2 lettera d.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 3837).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 ([RU 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7455]).
(3) Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1 gen. 2014 ([RU 2012 6291], [2013 4669]; [FF 2010 7455]).
(4) Vedi anche le disp. fin. della mod. del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo.
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