Art. 16a LCStr dal 2024

Art. Ammonimento o revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione lieve 16a (1)
1
2 Dopo un’infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo.
3 La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi.
4 Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 3837).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7455).
(3) Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.