Art. 169 LAgr dal 2024
Art. 169 Capitolo 2: Misure amministrative Misure amministrative generali
1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:a. ammonizione;b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili;c. diniego di permessi;d. esclusione dalla vendita diretta;e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare;f. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione o dell’organizzazione incaricata;g. sequestro;h. (1) addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.
2 Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all’ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati. (2)
3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni;b. rinvio di prodotti in caso d’importazione o d’esportazione;c. obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti;d. neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti. (3)
(1) Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003 ([RU 2003 4217]; [FF 2002 4208 ][6458]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
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