Art. 169 LDIP dal 2025

Art. 169 Pubblicazione
1 La decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento è pubblicata.
2 Essa è comunicata all’ufficio di esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, all’ufficio del registro fondiario e al registro di commercio del luogo di situazione dei beni, come anche, se è il caso, all’Istituto federale della proprietà intellettuale (1) . La stessa norma vale per la chiusura e la sospensione della procedura di fallimento ancillare, per la revoca del fallimento e per la rinuncia all’esecuzione di una procedura di fallimento ancillare. (2)
(1) Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.(2) Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.