Art. 166 CPC dal 2025
Art. 166 Diritto relativo di rifiuto
1 Un terzo può rifiutarsi di cooperare:a. all’accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 165 al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente;b. nella misura in cui si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP (1) ; sono eccettuati i revisori; tranne gli avvocati e gli ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare il terzo che sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità;c. (2) all’accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell’articolo 110 capoverso 3 CP o membro di un’autorità, oppure di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua attività ausiliaria per un funzionario o un’autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall’autorità a lui preposta;d. (3) quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;e. all’accertamento dell’identità dell’autore o all’accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico oppure un suo ausiliare.
2 I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.
(1) [RS 311.0]
(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 232], [750]; [FF 2017 2563]).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2015 4299]; [FF 2014 489]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.