Art. 166 CCS dal 2025

Art. 166 Rappresentanza dell’unione coniugale
1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.