Art. 166 LAgr dal 2023

Art. 166 Capitolo 1: Protezione giuridica In generale
1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l’articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all’ufficio federale competente.
2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorit cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali. (1)
3 L’ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorit cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione.
4 Le autorit cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all’ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).(2) Introdotto dall’all. n. II 4 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RU 2004 4763; FF 2000 590). Nuovo testo giusta l’all. n. 125 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
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