Legge sull’agricoltura (LAgr) Art. 165g

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAgr:



Art. 165g LAgr dal 2025

Art. 165g Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 165g Disposizioni d’esecuzione

Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165bis, il Consiglio federale disciplina in particolare: (1)

  • a. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;
  • b. la struttura e il catalogo dei dati;
  • c. la responsabilità in materia di trattamento dei dati;
  • d. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online;
  • e. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
  • f. la collaborazione con i Cantoni;
  • g. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti;
  • h. l’archiviazione.
  • (1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2024 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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