Art. 165g LAgr dal 2025
Art. 165g Disposizioni d’esecuzione
Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165f bis, il Consiglio federale disciplina in particolare: (1)
a. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;b. la struttura e il catalogo dei dati;c. la responsabilità in materia di trattamento dei dati;d. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online;e. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;f. la collaborazione con i Cantoni;g. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti;h. l’archiviazione. (1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2024 ([RU 2022 263]; [FF 2020 5759], [5967]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.