Art. 165 LAgr dal 2023

Art. 165 Informazione
1 Chiunque mette in commercio mezzi di produzione deve informare gli acquirenti sulle loro propriet e la loro utilizzazione.
2 I servizi federali competenti possono informare l’opinione pubblica sulle propriet e sull’utilizzazione dei mezzi di produzione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.