Art. 164 OETV dal 2025

Art. 164 Dispositivo di protezione (1)
1 … (2)
2 I trattori e i carri con motore agricoli e forestali devono essere muniti di un dispositivo di protezione omologato, come ad esempio di una cabina, di un telaio di protezione o di un archetto di protezione che impedisca, per quanto possibile, il rovesciamento del veicolo in caso di incidenti e che protegga il conducente. I dispositivi di sicurezza devono adempiere le pertinenti norme di cui nell’allegato 2.
3
(2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
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