OETV Art. 164 - Dispositivo di protezione (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 164 OETV dal 2025

Art. 164 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 164 Dispositivo di protezione (1)

1 … (2)

2 I trattori e i carri con motore agricoli e forestali devono essere muniti di un dispositivo di protezione omologato, come ad esempio di una cabina, di un telaio di protezione o di un archetto di protezione che impedisca, per quanto possibile, il rovesciamento del veicolo in caso di incidenti e che protegga il conducente. I dispositivi di sicurezza devono adempiere le pertinenti norme di cui nell’allegato 2.

3 Il capoverso 2 non si applica a:

  • a. veicoli trasformati (ad es. autofurgoni o autocarri) con cabina d’origine;
  • b. veicoli con un peso a vuoto massimo di 0,60 t senza attrezzi accessori né conducente;
  • c. veicoli nei quali, secondo quanto certificato dal costruttore o da un organo di controllo riconosciuto, un dispositivo di protezione non offre alcuna sicurezza supplementare a causa della carrozzeria speciale del veicolo. (3)
  • (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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