Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 163b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 163b LDIP dal 2022

Art. 163b Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 163b una societ straniera (1)

1 Una societ straniera può assumere una societ svizzera (incorporazione mediante emigrazione) o unirsi a essa in una nuova societ straniera (combinazione mediante emigrazione) se la societ svizzera prova che:

  • a. con la fusione tutti i suoi passivi e attivi sono trasferiti alla societ straniera; e
  • b. le quote sociali e i diritti societari sono adeguatamente salvaguardati in seno alla societ straniera.
  • 2 La societ svizzera deve ottemperare a tutte le disposizioni del diritto svizzero applicabili alla societ trasferente.

    3 In Svizzera, i creditori devono essere pubblicamente diffidati a notificare i loro crediti, facendo loro presente l’imminente fusione. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 2003 (2) sulla fusione si applica per analogia.

    4 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto della societ assuntrice straniera.

    (1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
    (2) RS 221.301

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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