Art. 163a LDIP dal 2022

Art. 163a una societ svizzera (1)
1 Se il diritto applicabile alla societ straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempiute, una societ svizzera può assumere una societ straniera (incorporazione mediante immigrazione) o unirsi a essa in una nuova societ svizzera (combinazione mediante immigrazione).
2 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero.
(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.