Art. 163 OETV dal 2025

Art. 163 (1) Freni
1 L’impianto di frenatura di veicoli a motore agricoli e forestali e i raccordi per il freno di rimorchio devono essere conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68 oppure alla norma EN 17344. (2)
2 L’efficacia dei freni può essere verificata, a seconda del campo d’applicazione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/68, alla norma EN 17344 o all’allegato 7. (2)
3 I veicoli trattori con una velocità massima per costruzione fino a 30 km/h e un carico rimorchiato autorizzato per rimorchi con freno a inerzia fino a 8,00 t non devono essere muniti di raccordi per il freno di rimorchio.
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5 Se è previsto il collegamento di freni di rimorchio idraulici a una o a doppia condotta (cpv. 4), il raccordo della condotta di comando deve essere compatibile con entrambi i sistemi. Il riconoscimento di un freno di rimorchio a una condotta e l’impostazione della pressione del freno di cui al capoverso 4 lettera b devono avvenire automaticamente.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(4) Traduzione ufficiosa del titolo in italiano: Trattori e macchine agricole e forestali; accoppiatori idraulici; circuito dei freni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.