LDIP Art. 163 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 163 LDIP dal 2022

Art. 163 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 163 dalla Svizzera all’estero (1)

1 Una societ svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempiute le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere giusta il diritto straniero.

2 I creditori devono essere pubblicamente diffidati a far valere i loro crediti, facendo loro presente l’imminente modifica dello statuto societario. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 2003 (2) sulla fusione si applica per analogia.

3 Sono fatte salve le disposizioni sulle misure preventive di protezione in caso di conflitti internazionali ai sensi dell’articolo 61 della legge federale dell’8 ottobre 1982 (3) sull’approvvigionamento economico del Paese.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
(2) RS 221.301
(3) [RU 1983 931; 1992 288 all. n. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371 all. 2 n. 1; 2001 1439; 2006 2197 all. n. 48; 2010 1881 all. 1 n. II 18; 2012 3655 I 15. RU 2017 3097 all. 2 n. I]. Vedi ora la Legge del 17 giu. 2016 (RS 531).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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