Art. 163 LIFD dal 2025

Art. 163 Pagamento
1 Le imposte devono essere pagate entro 30 giorni dalla scadenza. È fatta salva la riscossione rateale delle imposte (art. 161 cpv. 1).
2 Il DFF fissa un interesse rimunerativo per i pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza.
3 I Cantoni pubblicano ufficialmente i termini generali di scadenza e di pagamento, come anche gli uffici cantonali d’esazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.