OETV Art. 162 - Targhe, dispositivo di guida

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 162 OETV dal 2025

Art. 162 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 162 Targhe, dispositivo di guida

1 I veicoli a motore agricoli e forestali sono muniti di una targa. Questa può essere fissata davanti o dietro in un posto idoneo. I veicoli agricoli e forestali eccezionali devono essere muniti di una targa davanti e dietro. (1)

2 Nei trattori agricoli e forestali, la forza di manovra necessaria in caso di passaggio dalla marcia rettilinea alla posizione di offset (2) , per percorrere una corona circolare con raggio esterno di 12,00 m, non deve superare 250 N.

3 Per i dispositivi di servosterzo, in occasione dell’esame giusta il capoverso 2, la forza di manovra, se cessa di funzionare il servosterzo, non deve superare 600 N. (3)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(2) Nuova espressione giusta la cifra I cpv. 7 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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