Art. 161 CPM dal 2025
Art. 161 Esplosione (1)
1.Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o l’altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all’esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2.Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 ([RU 57 1337]; FF 1940 513).
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