Art. 161 LIFD dal 2025
Art. 161 Scadenza
1 L’imposta scade, di regola, al termine fissato dal DFF (termine generale di scadenza). Può essere riscossa in singole rate.
2 L’autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell’imposta di contribuenti per i quali l’anno fiscale non coincide con l’anno civile (art. 79 cpv. 2).
3 Con la notificazione della decisione di tassazione scadono:a. l’imposta sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza (art. 38);b. (1) ...c. il ricupero d’imposta (art. 151).
4 L’imposta scade in ogni caso:a. il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza;b. nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all’imposta;c. nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un’impresa commerciale o una partecipazione a un’impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d’impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 4, 5 e 51);d. all’atto della dichiarazione del fallimento a carico del contribuente;e. alla morte del contribuente.
5 Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell’imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.
(1) Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 2397]; [FF 2011 3279]).
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