Art. 160 ORC dal 2025

Art. 160 Moratoria
1 Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio la concessione della moratoria definitiva o provvisoria e trasmette il dispositivo della sua decisione, sempreché l’articolo 293c capoverso 2 LEF (1) non preveda la rinuncia alla comunicazione. (2)
2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione.
3
4 Se la moratoria è sospesa, tale fatto deve essere iscritto nel registro di commercio. (2)
(1) RS 281.1(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.