Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 160

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 160 ORC dal 2025

Art. 160 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 160 Moratoria

1 Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio la concessione della moratoria definitiva o provvisoria e trasmette il dispositivo della sua decisione, sempreché l’articolo 293c capoverso 2 LEF (1) non preveda la rinuncia alla comunicazione. (2)

2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione.

3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la data della concessione e la durata della moratoria;
  • b. i dati personali del commissario;
  • c. se il giudice del concordato ha ordinato che determinati atti possono essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario o ha autorizzato il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore, un rinvio a tale fatto.
  • 4 Se la moratoria è sospesa, tale fatto deve essere iscritto nel registro di commercio. (2)

    (1) RS 281.1
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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