Art. 16 CCS dal 2024

Art. 16 d. Capacit di discernimento (1)
È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacit di agire ragionevolmente per effetto della sua et infantile o di disabilit mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.