Art. 16 LD dal 2023

Art. 16 Merci del traffico turistico
1 Per le merci del traffico turistico, il Consiglio federale può decretare la franchigia doganale totale o parziale oppure stabilire aliquote forfetarie concernenti più tributi o diverse merci.
2 Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale o che acquista all’arrivo dall’estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 2010 1921).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.