Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 16

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 16 OETV dal 2025

Art. 16 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 16 (1) Ruote gemellate

Per la classificazione dei veicoli a motore giusta gli articoli 14 e 15, due ruote affiancate contano come una ruota (ruota gemellata) se la distanza tra i punti centrali dei battistrada degli pneumatici sulla carreggiata non supera 460 mm.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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