Art. 16 REDD dal 2022

Art. 16 Elezione dei cancellieri aggiunti
1. La Corte plenaria elegge anche uno o più cancellieri aggiunti alle condizioni, nel modo e per la durata definiti nell’articolo precedente. Il procedimento previsto per la revoca del cancelliere si applica anche alla revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta previamente il cancelliere.2. Prima di entrare in carica, un cancelliere aggiunto deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessit , davanti al presidente, prestare giuramento o rendere una dichiarazione analoga a quelle previste per il cancelliere. Il giuramento o la dichiarazione sono verbalizzati.
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