Art. 16 LAINF dal 2024

Art. 16 Sezione 2: Indennit giornaliera Diritto
1 Ha diritto all’indennit giornaliera l’assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA (1) ) in seguito a infortunio. (2)
2 Il diritto all’indennit giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacit lavorativa, con l’assegnazione di una rendita o con la morte dell’assicurato.
3 L’indennit giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all’indennit giornaliera dell’assicurazione per l’invalidit oppure all’indennit di maternit , per l’altro genitore, di assistenza o di adozione ai sensi della legge del 25 settembre 1952 (3) sulle indennit di perdita di guadagno. (4)
4 L’indennit giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI (5) ) o giorni di sospensione (art. 30 LADI). (6)
5 Gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c cui è versata una rendita secondo l’articolo 22bis capoverso 5 LAI (7) in combinato disposto con l’articolo 28 LAI non hanno diritto all’indennit giornaliera. (8)
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) RS 834.1
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 17 mar. 2023 (Indennit giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
(5) RS 837.0
(6) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(7) RS 831.20
(8) Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
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