Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 16

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 16 LPP dal 2025

Art. 16 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 16 (1) Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

EtàAliquota in per cento del salario coordinato
25–34  7
35–4410
45–5415
55–65 (2) 18

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
(2) Dal 1° gen. 2005: entro l’età di 55–64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. b dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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