Art. 16 LPP dal 2025

Art. 16 (1) Accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:
Età | Aliquota in per cento del salario coordinato |
25–34 | 7 |
35–44 | 10 |
45–54 | 15 |
55–65 (2) | 18 |
(2) Dal 1° gen. 2005: entro l’età di 55–64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. b dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653).
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