Art. 15c LCStr dal 2024

Art. 15c Durata di validit delle licenze di condurre (1)
1 Le licenze di condurre hanno di norma una validit illimitata.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domiciliate all’estero.
3 L’autorit cantonale può limitare la durata di validit delle licenze di condurre se l’idoneit alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.