Art. 15a LCStr dal 2024

Art. 15a Licenza di condurre in prova (1)
1 La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni.
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3 Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un’infrazione medio grave o grave da cui consegue la revoca della licenza. (4) Se la revoca termina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia alla data della restituzione della licenza di condurre.
4 La licenza di condurre in prova scade se durante il periodo di prova il titolare commette un’ulteriore infrazione medio grave o grave. (4)
5 Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall’infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l’idoneit alla guida. Il termine è prorogato di un anno se la persona interessata ha guidato un motoveicolo o un autoveicolo durante questo periodo.
6 Superato nuovamente l’esame di guida, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2002 2767, 2004 5053 art. 1 cpv. 2; FF 1999 3837).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026).
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