Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 159

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 159 ORC dal 2024

Art. 159 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 159 (1) Contenuto dell’iscrizione del fallimento

L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

  • a. se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento:
  • 1. il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorit ,
  • 2. la data e il momento della dichiarazione di fallimento,
  • 3. in caso di societ di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
  • b. se a un rimedio giuridico è accordato l’effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato:
  • 1. il fatto che al ricorso è stato accordato l’effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato,
  • 2. la data della decisione,
  • 3. in caso di societ di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
  • c. se è nominata un’amministrazione speciale del fallimento,
  • 1. il fatto che è stata nominata un’amministrazione speciale del fallimento,
  • 2. (2) la data della deliberazione,
  • 3. i dati personali dell’amministrazione speciale del fallimento;
  • d. se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo:
  • 1. il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo,
  • 2. la data della decisione di sospensione;
  • e. se la procedura fallimentare è riaperta:
  • 1. il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta,
  • 2. la data della decisione di riapertura,
  • 3. in caso di societ di persone e di societ giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
  • f. se la procedura fallimentare è chiusa:
  • 1. il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa,
  • 2. la data della decisione di chiusura.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    146 III 441 (4A_19/2020)
    Regeste
    Löschung der konkursiten Gesellschaft im Handelsregister/Abtretung von Ansprüchen nach Art. 260 SchKG . Die Löschung der konkursiten Gesellschaft im Handelsregister hat keinen Einfluss auf die Aktivlegitimation der Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG (E. 2).
    Gesellschaft; Konkurs; SchKG; Löschung; Urteil; Recht; Handelsregister; Forderung; Wiedereintrag; Wiedereintragung; Abtretung; Bundesgericht; Konkursverfahren; Forderungen; Gläubiger; Hinweis; Abtretungsgläubiger; Bundesgerichts; Ansprüche; Hinweisen; Aktivlegitimation; Liquidation; Entscheid; LORANDI; Klage; Untergang; önne

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-2963/2012MehrwertsteuerSteuer; Rechnung; Mehrwertsteuer; Vorsteuer; MWSTG; Bundesverwaltungsgericht; Leistung; Urteil; Vorsteuerabzug; Mehrwertsteuern; Leistungserbringer; Recht; Konkurs; Mehrwertsteuernummer; Bundesverwaltungsgerichts; MWSTGV; Steuerpflicht; Rechnungen; Person; Urteile; Einsprache; Handelsregister; Verfahren; Voraussetzung; Verfügung; Steuerausfall; Liquidation; Eintrag

    Kommentare zum Gesetzesartikel

    AutorKommentarJahr
    -Praxis zur Handelsregisterverordnung2012