OETV Art. 158 - Cinture di sicurezza

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 158 OETV dal 2025

Art. 158 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 158 (1) Cinture di sicurezza

1 I sedili di quadricicli a motore con carrozzeria chiusa devono essere dotati almeno di cinture a tre punti.

2 I sedili di quadricicli a motore con carrozzeria aperta e di tricicli a motore carrozzati devono essere dotati di cinture di sicurezza se il peso di cui all’articolo 136 capoverso 1 è di oltre 0,27 t. Il sedile del conducente e i sedili anteriori esterni di questi veicoli devono essere dotati almeno di cinture a tre punti.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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