LIFD Art. 158 - Obbligo d’informare e di rilasciare attestazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 158 LIFD dal 2025

Art. 158 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 158 Obbligo d’informare e di rilasciare attestazioni

1 I terzi che custodivano o amministravano beni del defunto o verso i quali il defunto vantava diritti o pretese valutabili in denaro sono tenuti a ragguagliare per scritto l’erede che ne fa domanda, per informazione dell’autorità incaricata dell’inventario.

2 Il terzo può fornire le indicazioni richieste direttamente all’autorità incaricata dell’inventario, se all’adempimento dell’obbligo d’informare si oppongono motivi importanti.

3 Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 127 e 128.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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