Art. 157 LAgr dal 2023

Art. 157 (1) Controlli
1 La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli.
2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.