Art. 157 LDIP dal 2025

Art. 157 Protezione
del nome e della ditta
1 La protezione del nome o della ditta di una società iscritta nel registro svizzero di commercio è regolata dal diritto svizzero se il pregiudizio è stato arrecato in Svizzera.
2 Se la società non è iscritta nel registro svizzero di commercio, la protezione del nome o della ditta è regolata dal diritto applicabile alla concorrenza sleale (art. 136) o alla lesione della personalità (art. 132, 133 e 139).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.