Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 157

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 157 ORC dal 2025

Art. 157 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 157 (1) Determinazione degli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione e delle modifiche di fatti iscritti (2)

1 Gli uffici del registro di commercio ricercano periodicamente:

  • a. gli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione non iscritti;
  • b. le iscrizioni che non corrispondono più ai fatti.
  • 2 A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti enti giuridici soggetti a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione. Detti tribunali e autorità devono inoltre collaborare all’accertamento dell’identità delle persone fisiche conformemente agli articoli 24a e 24b. (2)

    3 Gli uffici del registro di commercio invitano almeno ogni tre anni le autorità dei Comuni o dei distretti a comunicare loro le nuove imprese sorte o le modifiche di fatti iscritti. A tal fine trasmettono un elenco delle iscrizioni concernenti la loro circoscrizione.

    4 Chiedono agli enti giuridici se i fatti iscritti la cui ultima modifica risale a più di dieci anni sono ancora attuali.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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