Art. 154 CPC dal 2024

Art. 154 Ordinanze sulle prove
Prima dell’assunzione delle prove sono emanate le necessarie ordinanze sulle prove. Nelle stesse sono segnatamente indicati i mezzi di prova ammessi ed è stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti. Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate in ogni tempo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.