Art. 154 CPP dal 2024
Art. 154 Misure speciali per la protezione delle vittime minorenni
1 Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.
2 Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile.
3 L’autorit può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne.
4 Qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:a. un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;b. nel corso dell’intero procedimento il minorenne non può di norma essere interrogato più di due volte;c. si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell’interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;d. gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;e. le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;f. chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.
5 Qualora appaia che la presenza dell’imputato durante l’interrogatorio potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica nonostante le misure protettive, l’imputato può essere escluso dall’interrogatorio purché il suo diritto di essere sentito possa essere garantito in altro modo. (1)
6 L’esclusione non si applica al difensore; occorre tuttavia adottare le misure protettive atte a evitare che il minorenne sia esposto a una grave pressione psicologica. (1)
(1) (2)
(2) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
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