Art. 154 LAVS dal 2024

Art. 154 Attuazione ed esecuzione
1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore gi innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all’organizzazione (1) .
2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
(1) Gli art. 9, cpv. 4, 17, 50, 51, cpv. 4, 53 a 58, 61 a 69, 71 a 73, 75, 77, cpv. 1, ultima frase, 80, cpv. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 e 109 sono entrati in vigore il 1° ago. 1947 (DCF del 28 lug. 1947; RU 63 903).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.