Art. 153e LAVS dal 2025
Art. 153e Analisi dei rischi
1 Le seguenti unità svolgono periodicamente un’analisi dei rischi che tiene conto in particolare del rischio di collegamenti illeciti tra banche dati:a. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati da essi gestite e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni di formazione nei rispettivi ambiti di competenza e dalle imprese di assicurazione private di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera b;b. i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 4 e 5, purché il diritto cantonale o comunale applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS.
2 Per gli scopi dell’analisi dei rischi tengono un elenco delle banche dati in cui è utilizzato sistematicamente il numero AVS.
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