LAVS Art. 153c - Aventi diritto

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 153c LAVS dal 2025

Art. 153c Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 153c Aventi diritto

1 Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:

  • a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:
  • 1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,
  • 2. le unità decentrate dell’Amministrazione federale,
  • 3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali,
  • 4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e alle quali sono conferiti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS,
  • 5. le istituzioni di formazione;
  • b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 1908 (1) sul contratto d’assicurazione;
  • c. gli organi incaricati dell’esecuzione dei controlli previsti da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.
  • 2 Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.

    (1) RS 221.229.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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