Art. 153c LAVS dal 2025
Art. 153c Aventi diritto
1 Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,2. le unità decentrate dell’Amministrazione federale,3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali,4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e alle quali sono conferiti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS,5. le istituzioni di formazione;b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 1908 (1) sul contratto d’assicurazione;c. gli organi incaricati dell’esecuzione dei controlli previsti da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.
2 Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.
(1) [RS 221.229.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.