Art. 153 LIFD dal 2025

Art. 153 Procedura
1 L’avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.
2 La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi.
3 Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni su i principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale per sottrazione d’imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.