CCS Art. 153 - Commissioni parlamentari

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 153 CCS dal 2024

Art. 153 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 153 Commissioni parlamentari

1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

2 La legge può prevedere commissioni congiunte.

3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto.

4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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