Art. 153 CCS dal 2024

Art. 153 Commissioni parlamentari
1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.
2 La legge può prevedere commissioni congiunte.
3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto.
4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’informazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.