Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 152a

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 152a ORC dal 2025

Art. 152a Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 152a (1) Notificazioni delle diffide dell’ufficio del registro di commercio

1 Le diffide dell’ufficio del registro di commercio sono notificate:

  • a. mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta al domicilio legale dell’ente giuridico; o
  • b. secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.
  • 2 La notificazione è considerata avvenuta quando è presa in consegna al domicilio legale dell’ente giuridico. L’invio postale raccomandato che non è stato ritirato è considerato avvenuto il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché l’ente giuridico dovesse aspettarsi un invio.

    3 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:

  • a. il domicilio legale iscritto dell’ente giuridico non corrisponde più ai fatti e non può essere individuato con ricerche ragionevolmente esigibili; o
  • b. una notificazione non è possibile o comporterebbe un onere straordinario.
  • 4 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

    (1) Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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