Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 152

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 152 LDIP dal 2022

Art. 152 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 152 2. Responsabilit per societ estere

Per le azioni contro le persone responsabili giusta l’articolo 159, come anche contro la societ estera per la quale esse agiscono, sono competenti:

  • a. i tribunali svizzeri del domicilio o, mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto o
  • b. i tribunali svizzeri del luogo in cui la societ è amministrata effettivamente.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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