Art. 152 ORC dal 2025

Art. 152 Iscrizione lacunosa o inesatta (1) Contenuto dellediffide dell’ufficio del registro di commercio
1 Nei casi di cui agli articoli 934 capoverso 2, 934a capoversi 1 e 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l’iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all’ente giuridico un termine a tal fine. (2)
2 La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.