Art. 151 LAgr dal 2023

Art. 151 Principi della protezione dei vegetali
1 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.
2 Ha in particolare l’obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.