Art. 150 LEF dal 2024

Art. 150 Restituzione del titolo
di credito
1 I creditori devono, per mezzo dell’ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti. (1)
2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l’ufficio vi indica o fa indicare dall’autorit competente per quale importo il credito continui a sussistere.
3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l’ufficio d’esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati. (2)
(1) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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