Art. 150 ORC dal 2025
Art. 150 Capo dell’indivisione
1 Il capo dell’indivisione deve procedere alla notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio.
2 Una copia autenticata del contratto d’indivisione deve essere fornita come documento giustificativo. Tale contratto contiene le indicazioni circa:a. la composizione dell’indivisione;b. il capo dell’indivisione;c. l’esclusione degli altri partecipanti all’indivisione dalla facoltà di rappresentanza.
3 L’iscrizione contiene:a. la denominazione dell’indivisione;b. la data della sua costituzione;c. l’indirizzo dell’indivisione;d. i dati personali del capo dell’indivisione;e. (1) il numero d’identificazione delle imprese attribuito all’indivisione.
4 La notificazione della cancellazione spetta al capo dell’indivisione.
(1) Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 ([RU 2011 533]).
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