Art. 150 LIFD dal 2024

Art. 150 Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura
1 Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorit a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
2 La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.