Art. 15 LD dal 2023

Art. 15 Prodotti agricoli
1 Per i prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato occorre presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale.
2 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può prevedere che le merci vengano computate su parti liberate dei contingenti doganali.
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